Art. 19.
(Attività deviate).

      1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui

 

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dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.